di Rocco Genovese
Nella giornata di ieri il Tribunale Amministrato Regionale del Lazio ha reso pubbliche le motivazioni delle sentenze nn. 13163/23 e 13173/23 dello scorso 2 agosto, con le quali, rispettivamente, è stato disposto l’accoglimento del ricorso presentato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio in merito al reintegro del Lecco alla Serie B 2023/24 e respinto quello presentato dalla Reggina. Così come ho fatto nelle scorse settimane, mi sono permesso di prendere qualche appunto, che spero abbiate piacere di leggere e condividere:
1) nella ordinanza 5095/2022 del 2 agosto 2022, la Sezione Prima Ter del TAR del Lazio, anche allora presieduta dal magistrato Francesco Arzillo, si specificava che“[…] va ribadito, in primo luogo, l’orientamento giurisprudenziale che valorizza l’esigenza di certezza posta alla base dell’impostazione del Manuale delle Licenze, la quale implica il carattere rigorosamente formale delle relative prescrizioni anche sul punto delle scadenze: ciò in funzione della necessità di assicurare il rispetto della par condicio e l’ordinato avvio dei campionati secondo una tempistica inevitabilmente ristretta […]”.
2) nella sentenza sul Lecco, così come in quella sul ricorso della Reggina, viene fatto ampio riferimento alla sentenza 7045/2022, sempre della Sezione Prima Ter del TAR del Lazio (della quale avevo già trattato qui) che definisce il Manuale delle Licenze “atto amministrativo collettivo“, capace di disciplinare rapporti giuridici aventi (anche) rilievo patrimoniale, e pertanto esso “[…]il va interpretato secondo le regole risultanti dal combinato disposto degli artt. 1324 e 1362 ss. cod. civ., […] detta interpretazione non solo deve essere sistematica (art. 1363 c.c.), ma deve avere come “stella polare” il principio di buona fede (cfr. l’art. 1366 c.c. ma anche. più in generale, l’art. 1, comma 2 – bis della L. n. 241/1990 con riferimento ai rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione)”.
Il Collegio, sostenendo di aver dato “una interpretazione non formalistica e di buona fede – ossia ragionevole –” del Manuale e non limitandosi al mero significato letterale delle parole, ha ritenuto che i termini del 15 e del 20 giugno 2023 erano stati fissati dalla FIGC sul presupposto della conclusione dei playoff di serie C in data 11 giugno 2023.
Lo slittamento della finale playoff al 18 giugno ed un mancato intervento regolatorio della FIGC hanno, secondo il TAR, da un lato, reso impossibile per il Lecco presentare quanto richiesto entro il 15 giugno, dall’altro ha costretto i lariani a fruire di soli due giorni di tempo, anziché dei nove originariamente previsti (dall’11 giugno 2023 al 20 giugno 2023), per assolvere alle prescrizioni del Manuale delle Licenze in merito all’acquisizione dei permessi comprovanti la disponibilità di un impianto rispondente ai criteri infrastrutturali richiesti per ospitare le gare del Campionato cadetto, riuscendo in realtà a trasmettere tutta la documentazione prevista il 23 giugno scorso, 5 giorni dopo la promozione (comunque meno dei 9 originariamente previsti).
Peraltro, alla prima scadenza del 15 giugno il Lecco non conosceva neppure la categoria nella quale avrebbe giocato nella stagione successiva (come evidenziato qui), e poiché è stato inteso che il contenuto del Manuale intende rispettare la sequenza temporale “conseguimento del titolo – adempimenti procedurali”, tale circostanza sarebbe stata preclusa al Lecco Calcio, “con palese violazione della par condicio in concreto“.
3) se, da un lato, il consesso dei magistrati amministrativi ha riconosciuto la “buona fede” e l’impegno della società lombarda, non ha rilevato il medesimo comportamento nella Reggina (la cui situazione era stata già ampiamente sviscerata in passato; qui, in sintesi).
Pur riconoscendo, anche in contrasto con quanto sostenuto nei vari gradi della giustizia sportiva e con quanto sostenuto dallo stesso avvocato della FIGC in udienza, che la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria sull’omologazione del debito dello scorso 12 giugno, anche se non definitiva, non era in contrasto con le prescrizioni del Manuale delle Licenze e del comunicato FIGC 169/A del 21 aprile (che ribadiva la natura perentoria del termine del 20 giugno per il rispetto dei criteri finanziari delle richiedenti la licenza, ai fini del rispetto della… par condicio), è pacifico che la società amaranto “avrebbe potuto, come pure è stato chiarito, adempiere al pagamento dei debiti tributari e contributivi entro il termine del 20 giugno 2023, ma non vi ha provveduto fino al 5 luglio 2023, senza fornire adeguate e provate giustificazioni al riguardo, fatta eccezione per il generico riferimento a “elementari esigenze organizzative”, che non dimostrano l’esistenza di un impedimento effettivo“, evidenziando come sarebbe stato opportuno saldare il debito entro gli 8 giorni intercorsi dalla pubblicazione della sentenza ed il termine riportato nel Manuale e che, tenuto conto del “criterio di specialità delle fonti del diritto”, l’ambito di applicazione del “Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza” non riguarda di certo l’iscrizione ad un campionato sportivo professionistico.
Ben più… perentorie sono le conclusioni del periodo successivo, che riporto integralmente:
“Alla luce di tale chiaro quadro fattuale, non può intravedersi alcuna frizione tra le regole e le discipline dell’ordinamento statuale e quelle dell’ordinamento sportivo, frizioni mai paventate dalla ricorrente fino al momento in cui, in adempimento delle seconde, la Reggina si è vista negare l’ammissione al campionato e non per la necessità di dare esecuzione alla decisione del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria, ma per scelte imputabili alla propria gestione finanziaria. Non può, in altri termini, la società ricorrente dapprima adeguarsi alle norme dettate dalla Federazione per la partecipazione al campionato e solo dopo averle disattese pretendere di contestarle, appellandosi alle decisioni del Tribunale fallimentare, che ben le avrebbero consentito, peraltro, di rispettare la scadenza imposta dalla Federazione a tutti gli aspiranti alla medesima competizione sportiva“.
Risulta facile pensare che, nonostante il campionato di serie B 2023/24 sarà partito, bisognerà attendere anche il Consiglio di Stato per conoscere il destino di lombardi e, soprattutto, calabresi. Ci saranno altre sorprese (positive, si spera) da qui a fine agosto?






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