PERENTORIE…TAR

Al termine della settimana nella quale il Collegio di Garanzia del CONI ha espresso e reso pubbliche le proprie decisioni in merito ai ricorsi di Reggina e Perugia, rispettivamente contro l’esclusione degli stessi calabresi (n.64) e l’ammissione del Lecco (n.66) al prossimo torneo cadetto, mi sono permesso di prendere qualche appunto (e nulla più: la situazione di entrambe è davvero complessa, e non pretendo di sostituirmi a giuristi di professione e sviscerarla nella sua interezza):

1) come è noto, i casi di Lecco e Reggina, sebbene molto diversi (alla società bluceleste è stata contestata la mancata indicazione di un impianto idoneo per le gare casalinghe, a quella amaranto il mancato saldo dei debiti tributari e previdenziali “scaduti“) sono accomunati dalla violazione del famigerato termine “perentorio” del 20 giugno indicato nel Sistema Licenze Nazionali per il campionato 2023/24 (organizzato dalla Lega Nazionale Serie B), pubblicato dalla FIGC con il comunicato 66/A del 9 novembre 2022 , integrato, fra gli altri, con il comunicato 169/A del 21 aprile scorso.
Come esplicitato dal TAR del Lazio, Sezione Prima Ter, con la sentenza 7045/2022 (per intenderci, quella emessa all’esito del giudizio instaurato dopo il ricorso del Chievo Verona contro l’esclusione dal campionato di serie B 2021/22 e lo svincolo d’autorità dei propri calciatori), il Sistema (o Manuale) è un “atto amministrativo collettivo o plurimo scindibile“, in quanto:
– emesso da un’associazione privata non riconosciuta (la FIGC) che va considerata (si veda la sentenza del Consiglio di Stato 5025/2004) organo di una P.A. (il CONI, la cui appartenenza alla “pubblica amministrazione” è definita, in primo luogo, dall’art. 1, comma 2, d.lgs 165/2001);
– diretto ad una serie di soggetti ben identificato, ossia le squadre che hanno conseguito il titolo per partecipare nella stagione successiva ad un campionato (quindi, non essendo dotato di genericità ed astrattezza, non è un atto normativo);
– come riportato nella stessa sentenza, “è fonte di una pluralità di provvedimenti individuali e concreti, ciascuno soggettivamente riferibile alla singola società calcistica cui si rivolge. Ogni società calcistica (…) è potenzialmente destinataria di un effetto lesivo che, per quanto omogeneo e per molti versi simile o affine a quello e subito degli altri, è, comunque, sul piano giuridico-formale, autonomo e distinto”.
2) la stessa sentenza ribadisce l’importanza della c.d. “pregiudiziale sportiva“, prevista dall’articolo 3 del decreto legge 220 del 19 agosto 2003 (promulgato ai tempi del c.d. “Caso Catania”: vi dice niente?), convertito con modificazioni, nella legge 280/2003, che rimette alla giustizia amministrativa, “esauriti i gradi della giustizia sportiva (…) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche“. Nello specifico, con l’ulteriore modificazione apportata con la legge 145/2018 – in combinato disposto con l’art. 133, lett. z) del d.lgs 104/2010 – viene riconosciuta al TAR del Lazio la giurisdizione in materia, presso il quale bisogna ricorrere contro il provvedimento di esclusione ed ogni atto amministrativo correlato.
Peraltro, lo stesso decreto, al comma 1 dell’art.1, specifica che “la Repubblica riconosce e favorisce” l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, ma precisa al comma 2 che essa viene derogata nei casi di “rilevanza (…) di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (e figurarsi se l’esclusione da un campionato non ha ripercussioni lesive su una società, magari al punto tale da pregiudicarne la prosecuzione stessa della sua attività!).
Vero è che la Corte Costituzionale, con la sentenza 160/2019 (che ribadisce quanto disposto con la sentenza 49/2011) ha previsto la sola sussistenza di giurisdizione risarcitoria del Giudice Amministrativo, e non anche sulla possibilità di annullamento di un provvedimento della giustizia sportiva, ma ciò solo per quello che riguarda le sanzioni disciplinari sportive.
3) appurato che il CONI è organico alla P.A., esso deve conformarsi ai principi generali di quest’ultima, che sono indicati, fra l’altro:
– nella Costituzione (tra questi, “buon andamento” e “imparzialità”, presenti nell’articolo 97);
– all’articolo 1 della l. 241/1990 (“economicità”, “efficacia”, “imparzialità”, “pubblicità”, “trasparenza”), ai quali devono attenersi, ai sensi del successivo comma 1-ter, soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative (è il caso della FIGC).
In effetti, in merito all’ “imparzialità” tenuta, in varie parti del contenuto delle decisioni n. 64 e 66 del Collegio di Garanzia del CONI si fa riferimento alla esigenza di garantire la “par condicio” delle richiedenti alla partecipazione alla serie B 2023/24 e posta alla base, in primo luogo, del Sistema delle Licenze e delle relazioni della Co.Vi.So.C. e, in seguito, degli organi federali e del CONI, che hanno ritenuto Reggina e Lecco “colpevoli” di non avere il possesso di tutti i requisiti previsti entro una data stabilita, “costituente un vero e proprio limite invalicabile” e considerato che (decisione n.66, pagina 8) “non sembra rinvenibile (…) alcuna indicazione che induca a ritenere plausibile un’interpretazione che ne prospetti una deroga in caso di inosservanza“.
Allo stesso tempo, l’art. 21-septies della già citata l. 241/1990 elenca i vizi di un provvedimento amministrativo che ne possono determinare la “nullità“, quali: mancanza di elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione, adozione in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
4) come è noto, il Tribunale di Reggio Calabria ha approvato lo scorso 12 giugno il piano di ristrutturazione dei debiti della Reggina, disponendo il saldo degli stessi entro i successivi 30 giorni, che sono stati effettivamente pagati dalla società amaranto lo scorso 5 luglio, 15 giorni dopo il termine “perentorio” del 20 giugno riportato nel Sistema Licenze.
La decisione n.64 del Collegio di Garanzia, con la quale è stato ritenuto il ricorso della Reggina “in parte inammissibile ed in parte infondato“, oltre a evidenziare che il lasso di tempo intercorso tra il 12 ed il 20 giugno sarebbe stato sufficiente per estinguere il debito, ribadisce che la sentenza del Tribunale reggino sia suscettibile di annullamento (in effetti, il prossimo 25 settembre, saranno discussi i ricorsi di Agenzia delle Entrate ed INPS contro l’omologa del piano).
In sostanza, la sentenza del Tribunale di Reggio ha modificato la “situazione giuridica della Reggina“, al punto tale da “autorizzarla” a derogare ad un termine perentorio prescritto da un organo di una P.A.? E poi, essa non è “passata in giudicato“: ammesso che la decisione n.64 del Collegio di Garanzia del CONI sia in contrasto con essa, si può affermare che si tratta di un provvedimento viziato, perché emesso “in violazione o in elusione di giudicato“? Attenzione: la risposta non è affatto scontata (si consiglia la visione della Sentenza 4136/2007 del Consiglio di Stato)…

In definitiva, al termine dell’iter della giustizia sportiva Reggina e Lecco risultano fuori dalla prossima serie B (in realtà, sono proprio fuori da tutto, mentre le terze interessate, mal che vada, hanno pur sempre un posto garantito in serie C…), ma il romanzo giallo che sta caratterizzando questa torrida estate pallonara si arricchirà di qualche altro capitolo.
Alla prossima puntata!







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