Grande è la confusione in casa Reggina

(di Rocco Genovese)

In queste ore continua a tenere banco la confusione in merito alle mosse condotte dalla società Reggina1914 s.r.l. che, una volta ottenuta l’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti concesso dal Tribunale di Reggio Calabria ed all’indomani dell’iscrizione al prossimo campionato di serie B, è in predicato di cambiare proprietà ed ha registrato le dimissioni del proprio presidente e dell’intero Consiglio di Amministrazione.

Alla “preoccupazione” mostrata dal Presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, ed alla richiesta di “chiarezza” richiesta dal Sindaco f.f. della Città dello Stretto, Paolo Brunetti, fanno da contraltare le proteste che giungono dalle società interessate ad una eventuale riammissione al campionato di Serie B 2023/24, nonché ad una serie di interpellanze parlamentari (leggi qui) e la carenza di comunicazioni ufficiali da parte della società amaranto di certo non sta aiutando la tifoseria ad avere una reale cognizione della situazione.

In particolare, varie fonti (che non sono ancora state smentite) hanno riportato che l’attuale proprietario della Reggina, Felice Saladini (proprietario anche di Enjoy s.r.l., che detiene una partecipazione quasi totalitaria nel capitale della Reggina) all’atto dell’iscrizione non avrebbe (il condizionale è d’obbligo) provveduto a versare anche l’ammontare richiesto ai fini dell’estinzione dei debiti oggetto dell’accordo ratificato dal Tribunale reggino e che ciò possa addirittura pregiudicare l’ottenimento della licenza per la partecipazione al prossimo campionato.


In attesa di novità che sembrano imminenti, almeno sul fronte della cessione della società amaranto, mi sono permesso di prendere qualche appunto, come già fatto in un analogo articolo di qualche giorno fa (leggi qui) che spero abbiate piacere a leggere e condividere:

1) Con il comunicato 168/A dello scorso 19 aprile, la FIGC ha integrato, al fine di trovare una forma di coordinamento tra le regole dell’ordinamento sportivo e le disposizioni di legge del Codice della crisi della impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. 14/2019, gli articoli 85 e 90 delle NOIF – ai quali sono stati aggiunti, rispettivamente, la lettera E) ed il comma 4-bis.

In particolare, alla lettera B) dell’articolo 85, riportante gli adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C. prescritti per le squadre di serie B, viene ribadito che “entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali” le società interessate devono, tra l’altro, dimostrare (con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza) che sia stato effettuato, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori:
– l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, compresi i c.d. “incentivi all’esodo”;
– l’avvenuto versamento, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima.


Alla lettera E), riportante “Ulteriori adempimenti per le società in procedure ex D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019” viene specificato che, in caso di ricorso ad uno degli istituti previsti dal decreto, la società interessata:
– debba depositare la domanda di accesso alla procedura unitamente ad un piano economico-finanziario, asseverato da un soggetto abilitato;
– continuerà ad essere onerate di tutti gli adempimenti relativi al Campionato di competenza, fatto salvo, per l’assolvimento dei debiti, il caso in cui, in esito alla omologazione della competente Autorità Giudiziaria o con equivalente provvedimento divenuto definitivo, siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione.

2) Nella sentenza di omologa del 12 giugno scorso viene riportato che l’accordo di ristrutturazione prevede che la Reggina provveda al saldo dei debiti tributari e verso INPS ed INAIL (per un importo complessivo di € 784.122), “entro 30 giorni dalla sentenza definitiva di omologazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria“, “mediante risorse finanziarie esterne che verranno fornite dalla Enjoy S.r.l.” che si è impegnata a corrispondere finanziamenti “per € 2.500.000 entro il 30.06.2023 e per € 5.500.000 entro il 30.06.2024“, fornendo a garanzia della propria solvibilità una serie di titoli di Stato BTPS, dal valore nominale di € 5.000.000.

Quindi, l’attuale proprietario è tenuto a saldare entro il prossimo 30 giugno (ma, in teoria, potrebbe farlo entro il 12 luglio) i debiti oggetto dell’accordo, nonostante il Sistema Licenze Nazionali 2023/2024 per la Lega Nazionale Professionisti Serie B preveda, indichi, al Titolo I, capo I, lettera D) il termine del 20 giugno come perentorio, al punto che, ai sensi delle successive lettere E) e F):


–   gli adempimenti di cui alla precedente lettera D) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale;
– l’inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere A), B) e D) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie B 2023/2024.

Al Titolo IV) viene specificato che la Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, provvederanno ad esaminare entro il 30 giugno 2023 tutta la documentazione pervenuta dalla Lega di Serie B e, solo in caso di esito positivo dell’istruttoria, provvederanno al rilascio della licenza. In caso contrario, le società escluse possono fare ricorso entro il 5 luglio (ma senza poter allegare ulteriore documentazione), ricevendo una risposta definitiva dal Consiglio Federale il 7 luglio.

Quindi, toccherà alla Co.Vi.So.C. stabilire se la Reggina ha effettivamente eseguito tutti gli adempimenti che le erano stati richiesti e, soprattutto, se la sentenza dello scorso 12 giugno stabilisce effettivamente “effetti di esdebitazione” tali da aver consentito di procedere all’estinzione del debito oggetto dell’accordo di ristrutturazione oltre la ben nota e perentoria scadenza federale.

Tutto lascia pensare che siamo agli inizi di una lunga estate calda. Alla prossima puntata!

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