Un’approfondita analisi delle norme sullo sport nell’ultimo Decreto Legge: nulla di nuovo sotto il sole. I tifosi della Reggina (e non solo) stiano tranquilli
di Rocco Genovese

L’approvazione nel Consiglio dei Ministri tenutosi giovedì del “decreto legge” che prevede, tra l’altro, “disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Pubblica Amministrazione” dopo quelle già indicate nel decreto n. 44 del 22 aprile scorso (da qui il motivo per il quale è stato ribattezzato “decreto PA-bis”) ha suscitato interesse e, in certi casi, anche un po’ di confusione soprattutto per ciò che riguarda il mondo dello sport. La “nascita” di questo atto ha arricchito ancor di più una settimana già di per sé caratterizzata da una gran quantità di fatti ed eventi di rilievo sul fronte calcistico (come l’approvazione, contestata dal Ministro dello Sport Abodi e dal proprietario del Brescia, dell’accordo di ristrutturazione del debito della Reggina da parte del Tribunale di Reggio Calabria o quella del bilancio della Sampdoria nell’assemblea dei soci dell’altro ieri, per tacere delle polemiche sulla designazione arbitrale di Foggia-Lecco). Mi sono permesso di prendere qualche appunto, che spero abbiate piacere a leggere e condividere:
-nel momento in cui questo articolo va in pubblicazione il decreto-legge in questione NON è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, quindi, NON ha alcuna efficacia (anche se è presumibile che le Camere provvederanno a convertirlo in legge ben prima dei 60 giorni previsti dall’articolo 77 della Costituzione);
– al Capo IV del decreto sono riportate una pluralità di “disposizioni urgenti in materia di sport”.
A destare l’attenzione di cronisti ed appassionati, in particolare, sono le norme che andrebbero a modificare i criteri di ripartizione delle plusvalenze derivanti da cessione di atleti ai fini della corretta definizione del reddito delle società sportive (art. 22 ) e, inoltre:
a)la durata dei processi sportivi comportanti penalizzazioni in classifica, che dovranno giungere a sentenza definitiva solo dopo la fine del campionato e prima dell’inizio del successivo, e l’applicazione delle eventuali sanzioni, che sarebbe effettiva solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza della giustizia sportiva (art. 23 comma 1;
b)l’inserimento (art. 25) del comma 10-bis all’interno dell’articolo 13 del decreto legislativo 36/2021 sul riordino della materia degli enti sportivi, che prevede l’applicazione alle società sportive professionistiche di “tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli”, “al fine di verificarne l’equilibrio economico e finanziario”, ed “allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l’equa competizione”.
Da una prima lettura del decreto, non risulta che siano all’orizzonte cambiamenti epocali; da un lato, quanto previsto alla lettera a) sarebbe auspicabile (anche se non sarebbe una novità: i processi per lo scandalo “Calciopoli” partirono in concomitanza con il Mondiale del 2006 e giunsero a sentenza poche settimane prima dell’inizio della stagione 2006/07), ma tutto ciò non si applicherebbe “alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro” (art. 23 comma 2), come accaduto quest’anno, per esempio, a Genoa, Parma e Reggina in serie B; dall’altro quanto riportato al punto b) non aggiunge nulla rispetto a quanto già previsto all’art. 12 della Legge 91/1981, che rimanda tali controlli alle Federazioni Sportive, sulla base dei principi stilati dal CONI, che li ha diramati in occasione della sua 912^ riunione della sua Giunta Nazionale . Per le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio, ad esempio, l’organo preposto è la Co.Vi.So.C., che opera sulla base dell’articolo 19 dello Statuto FIGC e degli artt. 77 e seguenti delle NOIF e certifica il rispetto degli adempimenti formali e sostanziali in capo alle società sportive professionistiche che hanno maturato il diritto a partecipare ad un campionato.
Il 9 novembre scorso sono stati resi noti i termini perentori entro i quali le società titolate a partecipare al prossimo torneo cadetto devono presentare alla Co.Vi.So.C. la documentazione richiesta, pena la mancata concessione della licenza e, quindi, dell’iscrizione. In particolare, quella del prossimo 20 giugno è una data campale, visto che entro quella data, infatti, oltre a presentare presso la Lega Serie B la domanda di partecipazione ed una fideiussione, le società devono, ad esempio:
a)assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2023 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori, nonchè dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di maggio 2023 compreso;
b)assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2023 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2023 compreso degli emolumenti di cui al punto a).
Pertanto, ben prima dell’entrata in vigore del “decreto della discordia” e degli eventi degli ultimi giorni, i criteri per partecipare alla Serie B 2023/24 erano noti, e tali sono rimasti, senza che il legislatore abbia portato o porterà chissà quale riforma.
I tifosi della Reggina (e non solo) stiano tranquilli: sotto il sole non c’è nulla di nuovo








Rispondi