Appiedati nove giocatori, l’allenatore Bucchi dell’Ascoli. Multati i Presidenti di Ascoli e Spal e inflitte ammende a quattro società

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno, ha squalificato per due giornate Michele Collocolo (Ascoli), Patryk Peda e Andrea La Mantia (Spal), Andrea Vallocchia (Cosenza), Arturo Calabresi (Pisa), Giorgio Cittadini (Modena), Dela Ridgeciano Haps (Venezia), Mattia Maita (Bari) e Ivan Marconi (Palermo).

Un turno di stop anche per il tecnico dell’Ascoli, Cristian Bucchi. Pesante invece la multa all’Ascoli: 20mila euro per avere omesso di impedire, al 26° del secondo tempo, l’ingresso nel recinto di giuoco di due persone non autorizzate che, arrivando in prossimità del terreno di giuoco, contestavano con atteggiamento intimidatorio ed espressioni gravemente ingiuriose l’operato arbitrale costringendo, pertanto, l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto e mezzo, reiterando tale atteggiamento anche al termine della gara all’interno degli spogliatoi; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti del Direttore di gara; per avere infine, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette di plastica una delle quali colpiva un calciatore della squadra avversaria causandogli momentaneo dolore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, e altri 5000 euro “a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto al termine della gara dal proprio Presidente Carlo Neri.

Multato il presidente della SPAL, Joe Tacopina: 5000,00 euro per avere, al termine della gara, mentre l’Arbitro usciva dal terreno di giuoco, contestato veementemente quest’ultimo indirizzandogli espressioni ingiuriose.
Ammenda di € 12.000,00 al PALERMO per avere suoi sostenitori, all’inizio del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo che esplodeva vicino a due steward causandone lo stordimento; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria un petardo ed una bottiglietta di plastica semipiena; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: al VENEZIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle rallentato, nel corso della gara, la regolare ripresa del giuoco.

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