
Una precisazione è d’obbligo: i beni sequestrati a Luca Gallo sono oggetto del Tribunale del Riesame con apposita istanza
Nella giornata di ieri si è svolta l’udienza del Tribunale del Riesame proposta dai legali di Luca Gallo. L’Avvocato Giosuè Bruno Naso ha fatto sapere che i Giudici in seduta collegiale si sono riservati di prendere la propria decisione entro i canonici dieci giorni pena decadenza.
Ma cos’è il Tribunale del Riesame? Quello che una volta si chiamava Tribunale della Libertà, è una particolare sezione del Tribunale che si occupa di verificare la sussistenza dei presupposti che giustificano l’emissione della misura cautelare ai danni dell’indagato/imputato. Il tribunale del riesame è composto da tre giudici e la sua sede è all’interno del tribunale territorialmente competente del caso. In altre parole, il tribunale del riesame non costituisce una “struttura” a parte, ma è composto da magistrati che appartengono al tribunale ove si svolge il procedimento penale. Il riesame è soggetto a una procedura particolare. Innanzitutto, poiché è in gioco la libertà dell’indagato/imputato, la legge prevede dei termini molto veloci sia per lo svolgimento dell’udienza che per la decisione.
Secondo la legge, entro dieci giorni dall’esecuzione o notificazione del provvedimento, l’imputato può proporre richiesta di riesame dell’ordinanza che dispone una misura cautelare coercitiva. Il riesame può quindi riguardare solamente un tipo particolare di misura cautelare, quella che abbiamo definito come coercitiva in quanto comprime la libertà del soggetto. Si può chiedere quindi il riesame di un sequestro attraverso ulteriore e apposita istanza.
Dal momento della richiesta, gli atti in possesso dell’autorità giudiziaria procedente (ad esempio, la Procura della Repubblica) devono essere immediatamente trasmessi (e comunque non oltre cinque giorni) al tribunale del riesame. Se questo termine non è rispettato, la misura coercitiva perde efficacia.
Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, il tribunale del riesame, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli esposti dalla difesa, ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.
Se la decisione sulla richiesta di riesame non rispetta il termine di dieci giorni, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.
Insomma: il procedimento davanti al giudice del riesame è caratterizzato dalla celerità con cui lo stesso deve concludersi, pena la decadenza della misura cautelare impugnata.
Facendo due calcoli, dal momento della richiesta di riesame, il tribunale deve esprimersi non oltre 15 giorni (cinque giorni al massimo per ricevere gli atti e dieci giorni per fissare l’udienza ed esprimersi).
Tirando le somme, possiamo affermare che il riesame consiste in un giudizio sulla legittimità delle misure cautelari coercitive.






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